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Piano Casa: come si applica

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La Legge Regionale n. 10/2011, approvata lo scorso agosto dal Consiglio Regionale, integra ed apporta sostanziali modifica alla Legge Regionale n. 21/09 e che più semplicemente identifica il “Piano Casa della Regione Lazio”.
Il provvedimento, sicuramente innovativo, amplia le possibilità offerte ai cittadini ed alle imprese di intervenire sull’edilizia esistente a favore soprattutto dell’offerta abitativa.

Il provvedimento si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente ma anche a quelli che hanno acquisito il titolo abilitativo, ivi compreso il caso della formazione del silenzio assenso, in sanatoria. E’ applicabile, altresì, anche a quelli non ultimati purché abbiano il titolo abilitativo edilizio.

La legge offre possibilità di ampliamento anche alle abitazioni esistenti in zone agricole e, con alcune prescrizioni, a quelle ricadenti nelle aree naturali protette; non pone più il limite dei 1.000 mc del fabbricato esistente su cui applicare l’ampliamento del 20%, che comunque rimane fissato ad un massimo di 70 mq.

Particolare attenzione è rivolta agli aspetti paesaggistici ed ambientali. A tale scopo sono vietate le trasformazioni all’interno degli insediamenti urbani storici (come individuati dal Piano Paesistico Regionale), nelle aree a rischio idrogeologico e nei complessi rurali realizzati prima del 1930, oltre che nelle aree particolarmente delicate dal punto di vista idrogeologico ed in quelle di demanio marittimo.

Sono previsti, inoltre, una serie di possibili interventi, di iniziativa pubblica e/o privata,  volti al cambio di destinazione d’uso degli edifici non residenziali dismessi o non completati, con la finalità di recuperare tali volumetrie ai fini residenziali, riservando un quota compresa fra il 30 ed il 35% da destinare a locazione a canone concordato (housing sociale).

La Regione Lazio con le modifiche apportate alla legge regionale 21/09  di fatto ha recepito il “Piano Città” contenuto nel Decreto Legislativo “Sviluppo” assegnando un forte e decisivo ruolo ai Comuni nel definire le aree su cui è possibile la “riqualificazione incentivata”.

Infine, la legge chiarisce ulteriormente ed interviene sulla parte relativa alla semplificazione delle procedure che attengono gli aspetti della pianificazione attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.
La Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha provveduto ad elaborare un documento di sintesi che schematizza, anche attraverso esempi grafici, il contenuto della legge.